Anche Cervia...........
Re: Anche Cervia...........
Il Comune non può vietare la sosta di camper e autocaravan Nel caso di autocaravan/camper che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate da particolari esigenze di circolazione o da particolari caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per la particolare categoria di utenti appare illegittimo.
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale della Motorizzazione
L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c. 1 lett. M) del Codice della Strada).
Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c. 1).
La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettoni deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c. 2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture (art. 185 c. 3).
E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c. 4).
Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378).
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c. 3).
Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c. 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c. 4 lett. B).
Esso, può, inoltre vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c. 4 lett. d).
Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c. 4 lett. f).
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c. 4 (art. 7 c. 1 lett. a).
Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c. 1 lett. e).
Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett. f).
Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c. 1 lett. h).
Da quanto sopra esposto si deduce che il comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristice strutturali delle strade, può vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti.
In difetto di tali stringenti motivazioni, il comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale.
Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate da particolari esigenze di circolazione o da particolari caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per la particolare categoria di utenti appare illegittimo.
A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”.
In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece, celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7.
Ulteriore motivo di illegittimità appare, peraltro, l’estensione del divieto all’intero territorio comunale, per di più in assenza di idonee aree di parcheggio riservate ad autocaravan; tale circostanza configura inoltre violazione degli art. 3 e 16 della Costituzione.
L’attuale assetto normativo delle autonomie locali non consente, purtroppo, un diretto intervento di questo Ufficio, se non nel caso di grave pericolo per la sicurezza; solo in tale ultima ipotesi, infatti, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Codice della Strada, il Superiore Ministero può disporre l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti inadempienti.
Corre l’obbligo, tuttavia, di segnalare che, presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre, in relazione al prossimo avvio del processo di riforma complessiva del Codice della Strada, è stato di recente istituito, con D.M. 19 maggio 2004 n. 1905, un gruppo di lavoro incaricato di analizzare la situazione normativa ed attuativa delle disposizioni in materia di segnaletica stradale, al fine di ottimizzarne l’impiego.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Il direttore generale (dr. Sergio Dondolini)
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